Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 333 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 333-bis. - (Affidamento del minore). - Quando i motivi di pericolosità previsti dagli articoli 330 e 333 risultano comprovati con riguardo ad entrambi i genitori, il giudice deve sempre preferire l'affidamento del minore a quello tra i

 

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parenti che appare maggiormente idoneo ad assicurare adeguata occasione di sviluppo psico-fisico per il minore stesso.
      L'allontanamento del minore dalla residenza familiare e il conseguente affidamento a soggetto diverso da quello individuato ai sensi del primo comma può essere disposto soltanto laddove risulti evidente la prova:

          1) che il minore è esposto al rischio concreto e attuale di violenze fisiche, sessuali o morali da parte di uno o di entrambi i genitori;

          2) che non esiste nel contesto degli ascendenti di primo e secondo grado, o dei collaterali, alcun soggetto disponibile e idoneo ad assicurare adeguata occasione di sviluppo psico-fisico per il minore.

      I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono revocabili in qualsiasi momento».