1. Dopo l'articolo 333 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 333-bis. - (Affidamento del minore). - Quando i motivi di pericolosità previsti dagli articoli 330 e 333 risultano comprovati con riguardo ad entrambi i genitori, il giudice deve sempre preferire l'affidamento del minore a quello tra i
1) che il minore è esposto al rischio concreto e attuale di violenze fisiche, sessuali o morali da parte di uno o di entrambi i genitori;
2) che non esiste nel contesto degli ascendenti di primo e secondo grado, o dei collaterali, alcun soggetto disponibile e idoneo ad assicurare adeguata occasione di sviluppo psico-fisico per il minore.
I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono revocabili in qualsiasi momento».